ORDINANZA N.45 del 18 giugno 2019
IL SINDACO Quale autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/92 n. 225
Premesso che la stagione estiva comporta l’alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica;
Vista la Circolare della Prefettura di Frosinone -Area 5- Prot. Civ. prot. n. 0011147 del 08/05/2018, relativa all’attività di prevenzione incedi boschivi 2018;
Accertato che l'abbandono e l'incuria di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro cittadino, comporta il proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di combustioni e di incendi;
Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono creare pericolo mediato o immediato di incendi;
Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n.773;
Vista la Legge 21/1112000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.L.vo n.267/2000 in materia di ordinanze sindacali per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericolo per incolumità pubblica;
Visto il titolo IV del D.L.vo n. 139 del 08/03/2006 in materia di prevenzione incendi;
Visto l'art. 255 del D.L.vo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
Visti gli artt. 29, 30 e 31 del D. L.vo n° 285 del 30/04/1992 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art.54 del T.U. degli EE.LL., D. L.vo 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
Vista la Legge n° 689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni;
ORDINA A far data dalla pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 15 ottobre 2019
- a) Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere ad effettuare la diserbatura ed i relativi interventi di pulizia a proprie spese dei terreni invasi da vegetazione infiammabile, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che rappresentino pericolo per l’igiene e la pubblica incolumità, in particolare di procedere alla estirpazione di sterpaglie e cespugli nonché al taglio di siepi vive e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo, di cui alla presente ordinanza, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
- b) Ai proprietari di terreni confinanti con strade comunali, provinciali, statali e limitrofi alla ferrovia alla ripulitura di siepi vive, di stoppie e di rami che si protendono sul ciglio stradale effettuando appositi viali parafuoco anche in prossimità di fabbricati di ogni tipo, con l'allontanamento della vegetazione secca, quale potenziale combustibile, creando apposita fascia;
- c) Ai titolari di impianti di gas e di petrolio liquefatto, in serbatoi fissi, per uso domestico, l’obbligo di mantenere sgombera e priva di vegetazione l'area circostante il serbatoio per il raggio non inferiore a mt. 5,00.
E’, inoltre VIETATA Ai sensi del Reg. Regionale n. 91 del 18/04/2005 l’accensione di fuochi per l’abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive.
SANZIONI
- 1. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione determinata ai sensi dell'art.29 del codice della strada;
- 2. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata lilla sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.255 del D.L.vo n. 152/2006;
- 3. Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio saranno applicate le sanzione amministrativa e penali ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 11 della Legge n.353 del 21/11/2000.
Per le violazioni alla presente Ordinanza correlate alla bruciatura dei rifiuti nocivi pericolosi, verrà applicato il dettame del D.L.vo n° 152/2006 e/o il codice penale. A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.
DISPONE Che la presente Ordinanza venga: pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti su tutto il territorio e trasmessa al Comando di Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Roccasecca. Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate della esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

